Con l'ordinanza n. 848 del 21 gennaio 2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (in corso di pubblicazione in G.U.) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Savona, Altare, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Mallare, Pallare, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Urbe in provincia di Savona e dei comuni di Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto della città metropolitana di Genova" - all'art. 8 è disposta la possibilità di richiedere la sospensione, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 (G.U. n. 17 del 22-01-2022) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2010, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 05-03-2022, delle rate dei mutui optando tra:
Sondrio, 28 gennaio 2022