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Comunicazioni alla clientela
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Eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e Savona

Proroga stato di emergenza

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) ha prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori interessati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e Savona

Si riporta il testo del precedente avviso pubblicato in data 1° agosto 2024:

Con l’ordinanza n. 1091 del 22 luglio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio  della città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e di Savona– all’art. 9 è disposta la possibilità di richiedere la sospensione, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024 (G.U. n. 163 del 13-07-2024) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 7-09-2024, delle rate dei mutui optando tra:

  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

Sondrio, 30 luglio 2025