Con l'ordinanza n. 1113 del 27 novembre 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 285 del 05-12-2024) - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 giugno al 13 luglio 2024 nel territorio della province di Bergamo e di Brescia - all'art. 9 è disposta la possibilità di richiedere la sospensione, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024 (G.U. n. 272 del 20-11-2024) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento. La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 11-01-2025, delle rate dei mutui optando tra:
Sondrio, 9 dicembre 2024