Con l’ordinanza n. 1131 del 27 febbraio 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Arcugnano, Barbarano Mossano, Castegnero, Longare, Nanto e Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona - all’art. 9 è disposta la possibilità di richiedere la sospensione, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2025 (G.U. n. 51 del 03-03-2025) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 12-04-2025, delle rate dei mutui optando tra:
Sondrio, 6 marzo 2025