Con l'ordinanza n. 1.101 del 24 settembre 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione in G.U.) - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 18 settembre 2024, nel territorio della Regione Marche - all'art. 8 è disposta la possibilità di richiedere la sospensione, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 (G.U. n. 228 del 28-09-2024) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 31-10-2024, delle rate dei mutui optando tra:
Sondrio, 30 settembre 2024