Reclami e ricorsi all’ABF, ACF e AAS
Nell’ipotesi in cui insorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa a prodotti e servizi bancari e finanziari, servizi di pagamento, a servizi di investimento o prodotti assicurativi, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca per il tramite dei canali riportati nell’apposito documento “Trattazione dei reclami presso Banca Popolare di Sondrio”.
La Banca è tenuta a rispondere:
- Entro 60 giorni di calendario dalla ricezione del reclamo relativo ai servizi bancari e finanziari, nonché ai servizi/attività di investimento e alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
- Entro 45 giorni di calendario dalla ricezione del reclamo relativo alla distribuzione di prodotti assicurativi;
- Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo relativo ai servizi di pagamento, salva la possibilità di inoltrare, in situazioni eccezionali e motivate, una risposta interlocutoria al cliente, evidenziando il termine entro il quale il cliente otterrà riscontro, comunque non superiore a 35 giorni lavorativi.;
- Entro 30 giorni di calendario dalla ricezione del reclamo in materia di privacy.
Il documento "Trattazione dei reclami presso Banca Popolare di Sondrio", finalizzato ad informare la clientela sulle modalità e i tempi di trattazione dei reclami, rappresenta una sintesi delle procedure interne adottate dalla Banca e indica i recapiti cui far riferimento.
Il documento è altresì disponibile presso tutte le Filiali della Banca.
1) Controversie in materia di servizi bancari e finanziari
Se il Cliente non è soddisfatto del riscontro ricevuto dalla Banca o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):
- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo al 1° gennaio 2009 e a partire dal 1° ottobre 2022 per operazioni o comportamenti relativi ai 6 anni antecedenti la data di proposizione del ricorso;
- nel limite massimo di € 200.000 se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro.
Al fine di acquisire ulteriori informazioni circa il funzionamento dell’ABF e per sapere come rivolgersi all’arbitro è possibile consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it o l’apposita guida “ABF in parole semplici” e “Guida all’utilizzo del portale ABF” scaricabili dalla presente pagina. Resta ferma la possibilità per il cliente e per la Banca di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento.
2) Controversie inerenti a servizi e attività di investimento
Se il Cliente non è soddisfatto del riscontro ricevuto dalla Banca o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 58/98. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi di cui al paragrafo precedente, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a € 500.000. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Il Cliente può rivolgersi all’ACF a condizione che:
- abbia preventivamente presentato sui medesimi fatti reclamo alla Banca al quale sia stata fornita espressa risposta, ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni;
- non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Banca;
- sui medesimi fatti oggetto del ricorso:
- non siano pendenti, anche su iniziativa della Banca, a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 5, comma 1-bis , del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- non siano esistenti decisioni di merito già assunte dall’ACF ovvero esiti di procedimenti giurisdizionali o arbitrali;
- il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore;
- le operazioni o comportamenti oggetto di ricorso si collochino entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
3) Controversie inerenti all’attività di intermediazione assicurativa
Il Cliente, dopo aver presentato un reclamo alla Banca in materia di distribuzione assicurativa, se insoddisfatto dall’esito o se dopo 45 giorni, per contestazioni inerenti lattività di distribuzione di prodotti assicurativi (non IBIPs), o 60 giorni, per contestazioni inerenti lattività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs), non ha ricevuto risposta, può rivolgersi:
- all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.italla CONSOB, presentando reclamo secondo le modalità di cui al sito www.consob.it per questioni attinenti: i) la trasparenza informativa, in particolare con riferimento al Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Compagnia assicuratrice abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia Assicuratrice; ii) il comportamento, nella distribuzione dei prodotti, degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche) con riferimento all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione. Sulle modalità di invio dei reclami a CONSOB si rimanda rispettivamente al sito www.consob.it., nonché ai maggiori dettagli contenuti nel DIP aggiuntivo IBIP relativo al contratto sottoscritto.
- all’Arbitro Assicurativo, dal 15 gennaio 2026, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’intermediario e/o all’impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org ), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile; l’arbitro assicurativo è definito come il “sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, istituito presso l’IVASS e disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215”.
- Il ricorso all’Arbitro Assicurativo (AAS) si inserisce fra le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo. L’AAS è un organismo indipendente che consente di ottenere una decisione sulla propria controversia in modo semplice, rapido ed economico, senza necessità di assistenza legale obbligatoria.
- Il ricorso è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in alternativa alla mediazione.
- Il ricorso può riguardare l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà derivanti dal contratto assicurativo; l’inosservanza delle regole di comportamento inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa, es.: correttezza, diligenza, trasparenza, informative precontrattuale previste dal Codice delle Assicurazioni Private. Può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro entro i limiti indicati nella Guida sulle regole di funzionamento dell’Arbitro Assicurativo, scaricabile dal sito della Banca.
- Il procedimento dinnanzi all’AAS può essere attivato da chi ha o ha avuto un rapporto contrattuale con un’impresa o un intermediario assicurativo avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi oppure chi ha titolo a ricevere prestazioni assicurative, a condizione che sia diverso da chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario se la controversia attiene a questioni inerenti a detta attività.
- Il ricorso è presentato personalmente o tramite un procuratore o un’associ azione di consumatori se il ricorrente vi aderisce.
- Il ricorso è ammesso solo dopo aver presentato un reclamo scritto all’impresa o all’intermediario e comunque entro 12 mesi dalla sua presentazione. Tuttavia, se il reclamo è stato proposto anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’AAS, dichiarata con provvedimento dell’IVASS, il ricorso può essere proposto entro 12 mesi da tale avvio. Il ricorso deve avere il medesimo oggetto del reclamo, salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno, purché tale danno sia rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo
- Il ricorso si presenta esclusivamente online tramite il portale: www.arbitroassicurativo.org a partire dal 15 gennaio 2026 e prevede il pagamento di un contributo di € 20,00.
- Il procedimento è documentale, ferma restando la facoltà dell’AAS, in taluni casi, di sentire le parti. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla notifica del ricorso all’impresa o all’intermediario da parte dell’AAS, prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 giorni per le controversie particolarmente complesse.
- Resta ferma la facoltà per il Cliente di ricorso all’Autorità Giudiziaria ovvero ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e indicati nel DIP aggiuntivo, relativo al contratto sottoscritto.