ATTENZIONE!
il canale di segnalazione whistleblowing NON è destinato a raccogliere richieste e domande di natura commerciale. Tale canale non può essere utilizzato per proporre reclami/lamentele, né per segnalare fatti o controversie concernenti il rapporto di lavoro del segnalante. Per eventuali problematiche che esulano dal whistleblowing è necessario ricorrere agli altri canali previsti da Banca Popolare di Sondrio, indicati sul sito ovvero nella documentazione contrattuale.
Il canale di segnalazione whistleblowing consente di effettuare segnalazioni aventi ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità, commessi dal personale o da rappresentanti dell'organizzazione, che possano recare un danno, anche solo di immagine, all'organizzazione stessa, nonché a terzi.
Banca Popolare di Sondrio si impegna a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti, promuovendo una cultura organizzativa di fiducia, trasparenza e responsabilità, che aiuta a prevenire i reati, le possibili frodi, gli illeciti o qualsiasi condotta irregolare che possa costituire violazione delle norme. Ciò al fine di prevenire rischi correlati a qualsiasi atto o fatto pregiudizievole per la Banca stessa, i dipendenti, i clienti, i soci, i fornitori e comunque per qualsiasi ulteriore portatore di interessi e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.
Seguendo poche semplici regole tutti i dipendenti e i collaboratori, i liberi professionisti, i consulenti e i fornitori, i volontari e i tirocinanti che prestano la propria attività presso la Banca, nonché gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Banca possono inviare la segnalazione whistleblowing.
Banca Popolare di Sondrio assicura la massima riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e di tutti i soggetti terzi coinvolti anche al fine di tutelarli da eventuali condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione, così come previsto dalla normativa applicabile.
La segnalazione può essere trasmessa tramite la piattaforma adottata da Banca Popolare di Sondrio, accessibile ai seguenti link (l'uno per le segnalazioni riguardanti la tematica antiriciclaggio e l'altro per tutte le restanti segnalazioni; per approfondimenti si rimanda alle FAQ di seguito riportate).
Chi può inviare una segnalazione whistleblowing?
I soggetti abilitati a effettuare le segnalazioni sono i seguenti:
Quali tipi di segnalazioni posso inviare mediante il sistema whistleblowing?
Si premette che, essendo molto ampio l'ambito delle violazioni eventualmente correlate alla normativa a presidio dell'operatività svolta dalla Banca, non è possibile elencare in via sistematica ed esaustiva le fattispecie potenzialmente oggetto di segnalazione.
Sono considerate rilevanti le violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB); del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio; del Regolamento europeo n. 596/2014, in materia di market abuse e delle correlate norme attuative e regolamentari; della normativa di Vigilanza complessivamente intesa, essenzialmente disponibile sui siti internet di Banca d'Italia, della Consob, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Unità di Informazione Finanziaria; delle norme che prevedono i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001.
Sono considerati altresì rilevanti quegli atti o comportamenti posti in essere in violazione di leggi e regolamenti, dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare.
Ai sensi del Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 di recepimento della Direttiva europea 2019/1937, possono essere oggetto di segnalazione mediante il sistema whistleblowing anche: condotte illecite ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; tutela dell'ambiente, etc.); atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati in precedenza.
Qual è la procedura per inviare una segnalazione?
Per inviare una segnalazione è necessario cliccare i pulsanti "Avvio segnalazione Whistleblowing" e "Avvio segnalazione Whistleblowing Antiriciclaggio" presenti nella pagina whistleblowing. Il servizio, disponibile 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, è caratterizzato da due link per tutti i potenziali soggetti segnalanti, l'uno denominato Whistleblowing in relazione al quale è necessario registrarsi fornendo nome, cognome e indirizzo e-mail e l'altro denominato Whistleblowing Antiriciclaggio, inerente alle violazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo, anonimo e, pertanto, senza registrazione.
Queste, in sintesi, le fasi in cui si articola il processo di segnalazione. In particolare, il whistleblower:
Qual è l'iter di gestione di una segnalazione?
La segnalazione viene gestita essenzialmente da:
È possibile rimanere anonimi?
Sì, la segnalazione può essere anonima con riferimento alle violazioni che attengono alla normativa antiriciclaggio e al finanziamento al terrorismo. Ad ogni modo, è sempre consigliato fornire le proprie informazioni di contatto per consentire, al fine di facilitare la gestione della segnalazione, al Responsabile del sistema interno di segnalazione di contattare il segnalante.
Il segnalante sarà informato dopo l'inserimento di una segnalazione?
Sì, dopo l'inserimento di una segnalazione il whistleblower verrà informato mediante il rilascio in procedura di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione e successivamente, entro un termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza dell'avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, gli verrà comunicato l'esito della stessa. Inoltre, il segnalante ha la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione direttamente accedendo alla procedura.
Che protezione ha il segnalante dopo aver inviato una segnalazione?
La Banca garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute e mantiene riservata l'identità del segnalante. Il segnalante non deve subire condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.
Le tutele si applicano anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
È possibile ricorrere ad altri canali oltre al canale di segnalazione interna previsto dalla Banca?
Il segnalante oltre alle segnalazioni effettuate tramite il canale di segnalazione in presenza di violazioni di cui al Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, al canale di segnalazione esterna, attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), se sussiste una delle seguenti condizioni:
Le innovate disposizioni normative prevedono altresì la possibilità per il segnalante, in via residuale, al ricorrere di precise condizioni previste dalle citate norme, di effettuare divulgazioni pubbliche tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Sono previsti provvedimenti a carico del segnalante che effettua una segnalazione in malafede, ingiuriosa, calunniosa, diffamatoria, con dolo e/o colpa grave?
Sì, la Banca potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, con dolo e/o colpa grave abbia effettuato segnalazioni false, infondate e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato.