Whistleblowing

ATTENZIONE: il canale di segnalazione whistleblowing NON è destinato a raccogliere richieste e domande di natura commerciale. Tale canale non può essere utilizzato per proporre reclami/lamentele, né per segnalare fatti o controversie concernenti il rapporto di lavoro del segnalante. Per eventuali problematiche che esulano dal whistleblowing è necessario ricorrere agli altri canali previsti da Banca Popolare di Sondrio, indicati sul sito ovvero nella documentazione contrattuale.

 

Whistleblowing

Il canale di segnalazione whistleblowing consente di effettuare segnalazioni aventi a oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità, commessi dal Personale o da rappresentanti dell'organizzazione, che possano recare un danno, anche solo di immagine, all'organizzazione stessa, nonché a terzi.

Banca Popolare di Sondrio si impegna a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti, promuovendo una cultura organizzativa di fiducia, trasparenza e responsabilità, che aiuta a prevenire i reati, gli illeciti o qualsiasi condotta irregolare che possa costituire violazione delle norme. Ciò al fine di prevenire rischi correlati a qualsiasi atto o fatto pregiudizievole per la Banca stessa, i dipendenti, i clienti, i soci, i fornitori e comunque per qualsiasi ulteriore portatore di interessi e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Seguendo poche semplici regole tutti i dipendenti e i collaboratori, i liberi professionisti, i consulenti e i fornitori, i volontari e i tirocinanti che prestano la propria attività presso la Banca, nonché gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Banca possono inviare la segnalazione whistleblowing.

Banca Popolare di Sondrio assicura la massima riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e di tutti i soggetti terzi coinvolti anche al fine di tutelarli da eventuali condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione, così come previsto dalla normativa applicabile.

La segnalazione può essere trasmessa tramite la piattaforma adottata da Banca Popolare di Sondrio, accessibile ai seguenti link (l'uno per le segnalazioni riguardanti la tematica antiriciclaggio e l'altro per tutte le restanti segnalazioni). 

 
 
 

FAQ

Quale è la normativa di riferimento?

Si riporta, in sintesi, la normativa di riferimento:

  1. Legge n. 179/2017: norma generale che stabilisce misure di tutela degli autori di segnalazioni di reati o  irregolarità, differenziando la disciplina del settore pubblico da quella del settore privato;
  2. D.lgs. n. 385/1993: l’articolo 52 bis del TUB prevede che le banche e le relative capogruppo adottino procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria;
  3. D.lgs. n. 58/1998: l’articolo 4 undecies del TUF prevede che le banche si dotino di procedure per la segnalazione da parte del personale di atti e/o fatti che possano costituire violazioni di norme disciplinanti l’attività svolta;
  4. D.lgs. n. 129/2017: ha aggiunto la possibilità di segnalare atti e/o fatti che possano costituire violazioni del Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato;
  5. D.lgs. n. 231/2007: l’articolo 48 prevede che le banche adottino procedure per la segnalazione, da parte dei dipendenti o di persone in posizione comparabile, di violazioni delle disposizioni in materia;
  6. D.lgs. n. 231/2001: l’articolo 6, comma 2 bis, stabilisce che le persone giuridiche prevedono i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare;
  7. Banca d’Italia, Circolare n. 285/2013: le banche definiscono i sistemi interni volti a permettere la segnalazione da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria;
  8. Direttiva (UE) 2019/1937: la Direttiva introduce norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione per i soggetti segnalanti in un’ampia gamma di settori, tra cui il settore dei servizi, prodotti e mercati finanziari e della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  9. D.lgs. n. 24/2023: introduce una normativa in materia applicabile in modo trasversale a molteplici settori economici sia pubblici sia privati. Restano comunque ferme le previsioni specifiche della normativa bancaria relative alla segnalazione di violazioni nel settore bancario.
 

Quali tipi di segnalazioni posso inviare mediante il sistema whistleblowing?
Si premette che, essendo molto ampio l'ambito delle violazioni eventualmente correlate alla normativa a presidio dell'operatività svolta dalla Banca, non è possibile elencare in via sistematica ed esaustiva le fattispecie potenzialmente oggetto di segnalazione.
Sono considerate rilevanti le violazioni delle norme disciplinanti l’attività bancaria ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 (TUB); del D.lgs. n. 58/1998 (TUF); del D.lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio; del Regolamento europeo n. 596/2014, in materia di market abuse e delle correlate norme attuative e regolamentari; della normativa di Vigilanza complessivamente intesa, essenzialmente disponibile sui siti internet di Banca d'Italia, della Consob, del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell’Unità di Informazione Finanziaria; delle norme che prevedono i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.
Sono considerati altresì rilevanti quegli atti o comportamenti posti in essere in violazione di leggi e regolamenti, dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare ai sensi del Codice Etico e/o Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Banca.
Ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 di recepimento della Direttiva europea 2019/1937, possono essere oggetto di segnalazione anche: condotte illecite ai sensi del D.lgs. n. 231/2001; illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; tutela dell’ambiente, etc.); atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento  dell’Unione  Europea; atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati in precedenza.

Quali tipi di segnalazione non posso effettuare tramite il canale whistleblowing?
Il canale di segnalazione whistleblowing non è destinato a raccogliere:

  1. richieste/questioni di natura commerciale;
  2. reclami e/o lamentele;
  3. segnalazioni riguardanti fatti o controversie concernenti il rapporto di lavoro del segnalante;
  4. segnalazioni in materia di diversità e inclusione.

Per eventuali problematiche che esulano dal whistleblowing è necessario ricorrere agli altri canali previsti da Banca Popolare di Sondrio, indicati sul sito ovvero nella documentazione contrattuale.

Qual è la procedura per inviare una segnalazione?
Per inviare una segnalazione è necessario cliccare i pulsanti “Avvio segnalazione Whistleblowing” e “Avvio segnalazione Whistleblowing Antiriciclaggio” presenti nella pagina whistleblowing. Il servizio, disponibile 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, è caratterizzato da due link per tutti i potenziali soggetti segnalanti, l’uno denominato Whistleblowing in relazione al quale è necessario registrarsi fornendo nome, cognome e indirizzo e-mail e l’altro denominato Whistleblowing Antiriciclaggio, inerente alle violazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo, anonimo e, pertanto, senza registrazione.
Queste, in sintesi, le fasi in cui si articola il processo di segnalazione. In particolare, il whistleblower:

  1. deve scegliere il tipo di violazione;
  2. deve descrivere in maniera puntuale e dettagliata le circostanze e i fatti oggetto di segnalazione, nonché le generalità, la qualifica e/o il ruolo del soggetto che ha posto in essere gli atti e/o i fatti oggetto di segnalazione;
  3. deve inserire una dichiarazione di eventuale corresponsabilità riguardo alla violazione segnalata, nonché una dichiarazione circa l'eventuale interesse personale relativo agli atti e/o ai fatti segnalati;
  4. può inserire eventuali ulteriori informazioni e/o documenti a sostegno della segnalazione;
  5. può inserire una dichiarazione, relativamente alle segnalazioni inerenti a violazioni riguardanti la tematica antiriciclaggio, circa la volontà, o meno, di rilasciare la sua identità;
  6. può comunicare con il Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni mediante un canale di comunicazione protetto e riservato sito all'interno della procedura stessa di segnalazione;
  7. può monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione;
  8. riceve, in relazione alle segnalazioni antiriciclaggio, a procedura di segnalazione completata, il codice univoco per monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione.

Qual è l’iter di gestione di una segnalazione?
La segnalazione viene gestita essenzialmente da:

  1. il Responsabile del sistema interno della segnalazione (o suo delegato), individuato nel Responsabile pro tempore della Funzione di Conformità della Banca, che la condivide con il Responsabile pro tempore del Servizio Revisione interna (o suo delegato) per lo svolgimento della fase istruttoria. Le segnalazioni riguardanti tematiche di cui al D.lgs. n. 231/2001 o riguardanti violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico vengono trasmesse, per le valutazioni di competenza, all’Organismo di Vigilanza istituito in relazione alla normativa stessa. In ogni caso è assicurata la riservatezza, la sicurezza e la protezione dei dati personali;
  2. se l’entità coinvolta è il Responsabile del sistema interno di segnalazione (o suo delegato) o un soggetto gerarchicamente o funzionalmente subordinato allo stesso la segnalazione è gestita interamente dal Responsabile del Servizio Revisione interna (o suo delegato);
  3. se l’entità coinvolta è il Responsabile del Servizio Revisione interna (o suo delegato) o un soggetto gerarchicamente o funzionalmente subordinato allo stesso la segnalazione è gestita interamente dal Responsabile del sistema interno di segnalazione (o suo delegato).
 

È possibile rimanere anonimi?
Sì, la segnalazione può essere anonima con riferimento alle violazioni che attengono alla normativa antiriciclaggio e al finanziamento al terrorismo. È comunque sempre consigliato fornire le proprie informazioni di contatto per consentire al Responsabile del sistema interno di segnalazione di contattare il segnalante.

Il segnalante sarà informato dopo l’inserimento di una segnalazione?
Sì, dopo l’inserimento di una segnalazione il whistleblower verrà informato mediante il rilascio in procedura di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione e successivamente, entro un termine di tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza dell’avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, gli verrà comunicato l'esito della stessa. Inoltre, il segnalante ha la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione direttamente accedendo alla procedura.

Che protezione ha il segnalante dopo aver inviato una segnalazione?
Nella gestione della segnalazione, la Banca garantisce la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni ricevute. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.Il segnalante non deve subire condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione. Le tutele previste si applicano anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

È possibile ricorrere ad altri canali oltre al canale di segnalazione interna previsto dalla Banca?
Il segnalante, oltre alle segnalazioni effettuate tramite il canale di segnalazione interna, può in presenza di violazioni di cui al Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, ricorrere al canale di segnalazione esterna, attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), se sussiste una delle seguenti condizioni:

  1. non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla legge;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le innovate disposizioni normative prevedono altresì la possibilità per il segnalante, in via residuale, al ricorrere di precise condizioni previste dalle citate norme, di effettuare divulgazioni pubbliche tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Sono previsti provvedimenti a carico del segnalante che effettua una segnalazione in malafede, ingiuriosa, calunniosa, diffamatoria, con dolo e/o colpa grave?
Sì, la Banca potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, con dolo e/o colpa grave abbia effettuato segnalazioni false, infondate e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato.