Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Si informano i sottoscrittori di polizze assicurative e/o aderenti a polizze collettive con contraenza Banca Popolare di Sondrio S.p.A. che:

  • il contraente può esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Tale diritto consente alle persone guarite da una patologia oncologica – in sede di stipulazione o rinnovo di contratti assicurativi - di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età;
  • l’intermediario non acquisisce - per il tramite di visite mediche, accertamenti sanitari, soggetti diversi dal contraente e dall’assicurato o per il tramite di qualsiasi altra fonte - le informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente, concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi. Qualora le informazioni siano comunque nella disponibilità dell’intermediario, quest’ultimo non le utilizza per la determinazione o per la modifica delle condizioni contrattuali;
  • l’intermediario non utilizza le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, qualora già precedentemente acquisite dall’intermediario stesso, per la valutazione del rischio dell’operazione e della solvibilità del contraente; in tale ipotesi, peraltro, l’intermediario procede alla cancellazione di dette informazioni entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dei relativi decreti attuativi;
  • per i contenuti e le modalità di attuazione del diritto all’oblio oncologico si rinvia al DIP aggiuntivo della Compagnia Assicurativa, nel quale sono riportate tutte le pertinenti informazioni;
  • le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 in materia di diritto all’oblio oncologico sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento