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Comunicazioni alla clientela
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Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16-17 novembre 2025 nel territorio delle province di Gorizia e Udine

Sospensione mutui

Con l’ordinanza n. 1182 del 19 febbraio 2026 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 49 del 28-02-2026) – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della Provincia di Gorizia e di Udine – all’art.12 è disposta la possibilità di richiedere la sospensione, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, come nel caso dei terreni agricoloi, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi.

Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2026 (G.U. n. 26 del 02-02-2026) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 11-04-2026, delle rate dei mutui optando tra:

  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

Sondrio, 5 marzo 2026