Con l’ordinanza n. 1182 del 19 febbraio 2026
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 49 del 28-02-2026) – Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel
territorio della Provincia di Gorizia e di Udine – all’art.12 è disposta
la possibilità di richiedere la sospensione, fino
all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di
cessazione dello stato di emergenza, come nel caso dei terreni agricoloi, del
pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili,
ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche
agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei
terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con
delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2026 (G.U. n. 26 del
02-02-2026) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si
evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo
e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di
autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28
dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il
11-04-2026, delle rate dei mutui optando tra:
Sondrio, 5 marzo 2026