Con l’ordinanza n. 1180 del 30 gennaio 2026 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Sicilia – all’art.10 è disposta la possibilità di richiedere la sospensione, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 7-03-2026, delle rate dei mutui optando tra:
Sondrio, 6 febbraio 2026