Con l'ordinanza n. 1095 del 13 agosto 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Bologna, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024 - all'art. 8 è disposta la possibilità di richiedere la sospensione, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 28-09-2024 delle rate dei mutui optando tra:
Sondrio, 22 agosto 2024