Con l’ordinanza n. 1127 del 14 gennaio 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, Terricciola, Castellina Marittima, Riparbella, Pomarance, Santa Luce, Ponsacco e Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano, Collesalvetti e Cecina della provincia di Livorno– all’art. 3 è disposta la possibilità di richiedere la sospensione, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2024 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 22-02-2025, delle rate dei mutui optando tra:
Sondrio, 22 gennaio 2025