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Comunicazioni alla clientela
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Eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, Terricciola, Castellina Marittima, Riparbella, Pomarance, Santa Luce, Ponsacco e Volterra (PI) e dei comuni di Rosignano, Collesalvetti e Cecina (LI)

Sospensione del pagamento rate dei mutui

Con l’ordinanza n. 1127 del 14 gennaio 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, Terricciola, Castellina Marittima, Riparbella, Pomarance, Santa Luce, Ponsacco e Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano, Collesalvetti e Cecina della provincia di Livorno– all’art. 3 è disposta la possibilità di richiedere la sospensione, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati. 

Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2024 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento. 

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario. 

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 22-02-2025, delle rate dei mutui optando tra:

  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

Sondrio, 22 gennaio 2025