La Delibera del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2025 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ha prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori interessati dagli eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Marradi, di Palazzolo sul Senio (FI) e il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona (LI) e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo (PI)
Si riporta il percorso del precedente avviso pubblicato in data 9 dicembre 2024:
Eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Marradi, di Palazzolo sul Senio (FI) e il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona (LI) e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e guardistallo (PI)
Con l’ordinanza n. 1112 del 22 novembre 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 284 del 04-12-2024) – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze ed il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona della provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in provincia di Pisa– all’art. 11 è disposta la possibilità di richiedere la sospensione, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024 (G.U. n. 272 del 20-11-2024) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 11-01-2025, delle rate dei mutui optando tra:
Sondrio, 15 ottobre 2025