Il "bail-in", termine inglese che significa "salvataggio interno", è un istituto giuridico introdotto nell'ordinamento italiano nell'ambito del recepimento della direttiva europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), che disciplina il risanamento e la risoluzione in ambito bancario, volti rispettivamente a prevenire e a contenere le crisi di banche e imprese di investimento comunitarie.
La normativa di risoluzione è in vigore dal 1° gennaio 2016 e prevede che, in caso di crisi bancaria imminente e in assenza di soluzioni alternative di natura privata, le competenti Autorità possano attivare misure volte a sostenere la continuità nella prestazione di servizi economici essenziali forniti dalla banca all'economia, minimizzando l'intervento finanziario pubblico di ultima istanza. Per conseguire questi obiettivi, azionisti e obbligazionisti della banca in stato di crisi imminente potranno venir chiamati a contribuire per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura adeguata, ma mai in misura superiore alle perdite che sopporterebbero in caso di liquidazione della stessa secondo le procedure ordinarie.
In caso di bail-in, i primi a sostenere i costi delle misure di salvataggio saranno gli azionisti e i possessori di titoli similari (es. azioni di risparmio, obbligazioni convertibili), che potranno vedere ridotto o azzerato il valore dei loro titoli. Se ancora ciò non fosse sufficiente ad assicurare il necessario assorbimento delle perdite, saranno chiamati a contribuire i possessori di obbligazioni subordinate. Poi, se ancora non bastasse, i possessori delle obbligazioni ordinarie (cosiddette "senior"), sempre emesse dalla banca stessa, che anche in questo caso potranno essere parzialmente o interamente svalutate e convertite in azioni.
L'Autorità avrà inoltre facoltà di modificare la scadenza di tali obbligazioni, l'ammontare degli interessi maturati o la data a partire dalla quale gli interessi diverranno esigibili, o anche sospendere i relativi pagamenti per un periodo transitorio. La normativa si applica a tutti gli strumenti finanziari descritti, inclusi quelli emessi o acquistati prima della sua entrata in vigore. Infine, qualora il coinvolgimento di azionisti e obbligazionisti, nonché l'intervento del Fondo di Risoluzione Unico europeo, non fossero stati sufficienti per l'assorbimento delle perdite necessarie alla continuità delle funzioni essenziali, potrebbero essere chiamati a contribuire, da ultimo, alle perdite anche i clienti che detengono depositi per la parte eccedente i 100.000 euro.
In nessun caso potranno invece essere chiamate a contribuire alle perdite, e non possono quindi essere né svalutate né convertite in capitale, alcune categorie di depositi e di investimenti, fra cui: i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro*, le passività garantite (per esempio i covered bond), i beni dei clienti custoditi presso la banca in crisi in virtù di una relazione fiduciaria (per es. il contenuto delle cassette di sicurezza, gli strumenti finanziari di altri emittenti), i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.
Per approfondimenti inerenti al bail-in: www.bancaditalia.it (cercare "crisi bancarie" con il motore di ricerca) e la guida ABI-Consumatori: "In altre parole... tu e il bail-in". Per maggiori informazioni sul Fondo interbancario di Tutela dei Depositi: www.fitd.it.
* Il livello garantito è riferito ai singoli depositanti a prescindere dal numero di rapporti intestati o cointestati. Ad esempio, se due persone fisiche detengono presso la banca in crisi solamente un conto cointestato con un saldo di 200.000 euro, l'importo è garantito per intero (100.000 € a testa). Invece, se un cliente ha due conti aventi ciascuno un saldo di 100.000 euro, sono garantiti in totale, per quel cliente, solo 100.000 euro. Si precisa che i depositi al portatore non sono tutelati.