Con l'ordinanza n. 642 del 29 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 53 del 02-03-2020) - Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - all'art. 1 è disposta la possibilità di richiedere la sospensione, fino alla cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici residenziali ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 01-02-2020) per 6 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche entro il 30-04-2020 la sospensione delle rate dei mutui optando tra:
Sondrio, 09 marzo 2020