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Fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei Eventi sismici del 13 marzo 2025 e 15 marzo 2025 - Sospensione del pagamento rate dei mutui

Sospensione del pagamento rate dei mutui

Con il Decreto Legge n. 65 del 7 maggio 2025 (G.U. n. 104 del 07-05-2025) – recante “Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.” – all’art. 11, commi 11 e 12 è disposta la sospensione dal 13 marzo al 31 agosto 2025 del pagamento delle rate dei mutui:

  • in favore di società e imprese che alla data del 13 marzo 2025 avevano sede legale o operativa o unità locali negli immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità o danneggiati per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità e all’esito delle verifiche è stato disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità;
  • aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità

in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei. 

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario. 

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 con allegata copia del provvedimento di inagibilità o verifica di agibilità emesso dalla competente autorità, hanno diritto a richiedere alle banche la sospensione, entro il 31-08-2025, delle rate dei mutui o di locazione finanziaria:

  1. la sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

Sondrio, 27 maggio 2025