Comunicazioni alla clientela > Sospensione Mutui > Gravi incendi e eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani. - Proroga dello stato di emergenza
Comunicazioni alla clientela
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Gravi incendi e eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani.

Proroga stato di emergenza

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 28-02-2025 (in corso di pubblicazione sulla G.U.) ha prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza a seguito dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani. 

Si riporta di seguito il testo dell’originario avviso pubblicato in data 19 marzo 2024. Comunicazioni alla clientela > Sospensione Mutui > Gravi incendi e eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani

Con l’ordinanza n. 1.078 del 13 marzo 2024 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (in corso di pubblicazione in G.U.) - recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani.” – all’art. 5 è disposta la possibilità di richiedere la sospensione,
fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi immobili. 

Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 (G.U. n. 55 del 06-03-2024) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
 La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario. 

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 27-04-2024, delle rate dei mutui optando tra:

  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

Sondrio, 25 marzo 2025