Con l’ordinanza n. 1124 del 2 gennaio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 6 del 09-01-2025) – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nei giorni dall’8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell’intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, Lecco, Missaglia, Molteno e Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, Bagolino, Pertica bassa e Lavenone della provincia di Brescia – all’art. 9 è disposta la possibilità di richiedere la sospensione, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2024 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 15-02-2025, delle rate dei mutui optando tra:
Sondrio, 13 gennaio 2025