La Legge n. 178 del 30-12-2020 (G.U. n. 322 del 30-12-20 - Suppl. Ordinario n. 46), all'art. 1 comma 946, prevede un ulteriore proroga del termine per la sospensione dei pagamenti delle rate di mutuo e dei finanziamenti relativamente ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Il termine per ottenere, a domanda, la sospensione del pagamento delle rate è prorogato sino al 31-12-2021 limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
Si riporta di seguito il testo dell'avviso pubblicato in data 29 agosto 2018
La Legge 89 del 24-07-2018 (G.U. 170 del 24-07-2018) di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 55 del 29-05-2018 recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" ha prorogato il termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui optando tra:
Sondrio, 7 gennaio 2021