Comunicazioni alla clientela > Sospensione Mutui > Sisma del 18 settembre 2023 nei comuni di Brisighella (RA), Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio (FC) - Estensione degli effetti dello stato di emergenza al territorio della frazione di Bocconi del comune di Portico e San Benedetto (FC)
Comunicazioni alla clientela
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Sisma del 18 settembre 2023 nei comuni di Brisighella (RA), Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio (FC) - Estensione degli effetti dello stato di emergenza al territorio della frazione di Bocconi del comune di Portico e San Benedetto (FC)

Sospensione del pagamento rate dei mutui

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024 (G.U. n. 231 del 02-10-2024) ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 3 novembre 2023, al territorio della frazione di Bocconi del comune di Portico e San Benedetto (FC) colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023. 

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 09-11-2024

Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 6 dicembre 2023: Home > Comunicazioni alla clientela » Sospensione Mutui » Sisma del 18 settembre 2023 nei comuni di Brisighella (RA), Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio (FC) 
Con l'ordinanza n. 1042 del 27 novembre 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione su G.U.) - recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena" - all'art. 6 è disposta la possibilità di ottenere la sospensione, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici. 

Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 (G.U n. 266 del 14-11-2023) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
 

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
 

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto a ottenere dalle banche la sospensione, entro il 13-01-2024, delle rate dei mutui optando tra:

  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione. 

Sondrio, 3 ottobre 2024