Eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 23 ottobre 2023 al 6 novembre 2023 nel territorio della città metropolitana di Genova e della provincia di La Spezia.

Sospensione del pagamento rate dei mutui

Con l'ordinanza n. 1.082 del 28 marzo 2024 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (in corso di pubblicazione in G.U.) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 al 6 novembre 2023 nel territorio della cittą metropolitana di Genova e della provincia di La Spezia" - all'art. 9 č disposta la possibilitą di richiedere la sospensione, fino all'agibilitą o all'abitabilitą dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivitą di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici. 

Lo stato di emergenza č stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2024 (G.U. n. 77 del 02-04-2024) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento. 

La sospensione č concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario. 

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 11-05-2024, delle rate dei mutui optando tra:

  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderą al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicitą. La sospensione comporterą un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.


Sondrio, 4 aprile 2024