Conti dormienti

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disciplinato lo stato giuridico e la destinazione dei cosiddetti rapporti "dormienti" all'interno del sistema bancario. Tali rapporti sono caratterizzati dall'assenza di operazioni ad iniziativa del titolare del rapporto (o di terzi da questo delegati) per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari (sono esclusi i rapporti con valore fino a 100 euro).

Per interrompere la dormienza il titolare di un rapporto dormiente dovrà, entro 180 giorni dalla ricezione della raccomandata per i rapporti nominativi, o dalla data di pubblicazione del relativo elenco per i rapporti al portatore, effettuare almeno un'operazione dispositiva o un movimento (ad esempio, un versamento, un prelievo, una disposizione di pagamento oppure la richiesta di continuazione del rapporto).

La movimentazione, per i rapporti nominativi, potrà essere effettuata anche da un soggetto delegato regolarmente registrato.

 

Di seguito è consultabile l'elenco dei depositi al portatore dormienti.

 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Legge n. 266 del 23/12/2005 (art. 1, comma 345) e con il relativo Decreto di applicazione n. 116 del 22/06/2007 entrato in vigore 17/08/2007 (G.U. serie generale n. 178 del 02/08/2007) ha disciplinato lo stato giuridico e la destinazione dei cosiddetti rapporti "dormienti" all'interno del sistema bancario nonché del comparto finanziario ed assicurativo.

Rientrano nel campo di applicazione del regolamento i rapporti contrattuali per i quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione né a debito, né a credito ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari (sono esclusi i rapporti con valore fino a 100 euro), e in particolare:

 

deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (es. conti correnti, libretti di risparmio nominativi e/o al portatore, certificati di deposito)
deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione
contratto di assicurazione di cui all'art.2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario a una data prefissata.

 

Conseguentemente le somme di tali rapporti "dormienti" confluiranno in un apposito Fondo (gestito da una Commissione appositamente nominata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze) istituito per risarcire i risparmiatori vittime delle frodi finanziarie e da cui si attingerà anche per stabilizzare i precari della Pubblica Amministrazione.

Le Banche sono tenute ad avvisare i propri Clienti titolari di un rapporto dormiente mediante invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo indirizzo conosciuto se il rapporto è nominativo e pubblicando l'elenco presso le proprie filiali e sul sito internet in caso di rapporti al portatore.

Per interrompere la dormienza il titolare di un rapporto dormiente dovrà, entro 180 giorni dalla ricezione della raccomandata per i rapporti nominativi, o dalla data di pubblicazione del relativo elenco per i rapporti al portatore, effettuare almeno un'operazione dispositiva o un movimento.
La movimentazione, per i rapporti nominativi, potrà essere effettuata anche da un soggetto delegato regolarmente registrato.

A titolo esemplificativo interrompono la dormienza: un versamento, un prelievo , una disposizione di pagamento oppure la richiesta di continuazione del rapporto.

Qualora entro il termine di 180 giorni non venga effettuata alcuna operazione o movimentazione si provvederà alla chiusura d'Ufficio dei suddetti rapporti ed al trasferimento delle somme e dei valori al Fondo nei modi e nei termini previsti dalla normativa.
 
Di seguito è consultabile l'elenco dei rapporti per i quali si sono verificate le condizioni di "dormienza" antecedentemente alla data del 17 agosto 2007 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 116) e per i quali si è proceduto alla loro estinzione.

 
 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al personale delle nostre dipendenze.