"Accordo per il credito 2013" Proroga al 31 dicembre 2014 dei termini per la presentazione delle domande di sospensione dei debiti delle imprese
Di seguito pubblichiamo il testo del comunicato stampa dell'ABI
ABI, accordo sospensione finanziamenti Pmi prorogato a fine anno
Si prolungano i termini di 'Accordo per il credito 2013' per le domande di sospensione dei debiti delle imprese. L'attuale monitoraggio rileva 25.539 richieste accolte per un controvalore di 9,6 miliardi di euro e una liquidità a disposizione delle Pmi di 1,1 miliardi.
Prorogata anche la validità dei Plafond "Progetti Investimenti Italia" e "Crediti PA"
Prorogato al 31 dicembre 2014 "Accordo per il credito 2013", iniziativa realizzata da ABI e Alleanza Cooperative Italiane (che riunisce Agci, Confcooperative, Legacoop), Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Rete Imprese Italia (che riunisce Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti), per operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti, ed operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.
Lo rende noto l'ABI, d'intesa con le parti co-firmatarie, chiarendo che "le condizioni del nostro tessuto produttivo, per quanto in miglioramento rispetto al passato, richiedono di evitare discontinuità in questa delicata fase di avvio della ripresa, fissando la nuova scadenza a fine anno rispetto a quella prevista del 30 giugno scorso".
I contenuti principali dell'accordo restano immutati:
- sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali;
- sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare;
- allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari;
- allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento;
- allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione.
Dall'avvio operativo dell'iniziativa ad ottobre 2013, fino al 31 maggio 2014, sono state accolte 25.539 domande per un controvalore complessivo di debito residuo pari a 9,6 miliardi di euro e una maggior liquidità a disposizione delle imprese di 1,1 miliardi.
L'analisi relativa alla distribuzione delle domande accolte per attività economica dell'impresa richiedente evidenzia che:
- il 27% delle domande è riferito ad imprese del settore "commercio e alberghiero";
- il 16,8% delle domande è riferito ad imprese del settore "industria";
- il 17,8% delle domande è riferito ad imprese del settore "edilizia e opere pubbliche";
- il 6,8% delle domande è riferito ad imprese del settore "artigianato";
- il 6,2% delle domande è riferito ad imprese del settore "agricoltura";
- il restante 25,4% agli "altri servizi".
L'Accordo per il Credito 2013 rappresenta il quarto di una serie di misure iniziate il 3 agosto del 2009 con l'Avviso comune, proseguite con l'Accordo per il Credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e con le Nuove Misure per il Credito alle Pmi del 28 febbraio 2012.
Complessivamente, le quattro iniziative hanno consentito la sospensione di oltre 400 mila finanziamenti, per un controvalore complessivo di debito residuo di circa 115 miliardi di euro e una liquidità aggiuntiva per le Pmi italiane di 23 miliardi di euro.
Analogamente all'Accordo per il Credito 2013, viene prorogato a fine anno il periodo di validità del Plafond "Progetti Investimenti Italia", lo strumento dedicato alle Pmi che nonostante la crisi economica continuano a realizzare nuovi investimenti e del Plafond "Crediti PA", l'iniziativa dedicata allo smobilizzo, presso il sistema bancario e finanziario, dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Roma, Palazzo Altieri, 5 luglio 2014
Firmato il nuovo "Accordo per il credito 2013"
Di seguito pubblichiamo il testo dei comunicati stampa dell'ABI.
Considerata l'attuale congiuntura economica, all'interno della quale non si attenuano le tensioni finanziare delle imprese, l'ABI e le Associazioni delle imprese, hanno aggiornato le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti previste dai precedenti accordi, focalizzando maggiormente il bacino dei potenziali utilizzatori su quelle Pmi che, per quanto economicamente sane, manifestano un'eccessiva incidenza degli oneri finanziari sul fatturato in conseguenza della diminuzione di quest'ultimo per effetto della crisi economica.
Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:
Operazioni di sospensione dei finanziamenti.
In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo. Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui delle imprese che non abbiano già usufruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle "Nuove misure per il credito alle Pmi" del 28 febbraio 2012. È dunque possibile sospendere nuovamente finanziamenti già sospesi con l'Avviso Comune del 3 agosto 2009 e relativi rinnovi. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario.
Operazioni di allungamento dei finanziamenti.
È prevista la possibilità:
- di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo;
- di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili;
- di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.
Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell'Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e dell'accordo "Nuove misure per il credito alle Pmi" del 28 febbraio 2012, mentre possono essere ammessi all'allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.
Le operazioni di allungamento dei mutui se accompagnate da un rafforzamento patrimoniale o da processi aggregativi sono effettuate a condizioni contrattuali invariate; negli altri casi l'eventuale variazione del tasso d'interesse originario non potrà essere superiore all'incremento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell'erogazione originaria del finanziamento, sarà contenuta entro il limite massimo di 200 punti base e terrà conto della presenza di eventuali garanzie aggiuntive.
Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.
Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per
le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a valutare la concessione di un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.
All'interno del nuovo Accordo è, inoltre, individuata una serie di temi strategici di interesse comune per favorire lo sviluppo delle relazioni banca-impresa, in relazione ai quali le Parti firmatarie concordano sull'opportunità di definire nei prossimi mesi nuove e specifiche intese e di avanzare al Governo e alle altre Istituzioni competenti proposte condivise.
L'accordo si rivolge alle Piccole e Medie Imprese, così come definite dalla normativa comunitaria (vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con un totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro), operanti in Italia in tutti i settori che:
- al momento di presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis");
- presentino una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica riscontrabile, ad esempio e in via non esaustiva, per la presenza di uno o più dei seguenti fenomeni: i) riduzione del fatturato; ii) riduzione del margine operativo rispetto al fatturato; iii) aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; iv) riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale;
- si impegnino a fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione aziendale ecc.).
Le banche aderenti sono tenute a fornire una risposta all'impresa richiedente, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste. Come nei precedenti accordi non sono presenti principi di automatismo per cui, nell'effettuare l'istruttoria, ciascuna banca si attiene al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure.
Le richieste di attivazione degli strumenti previsti dal nuovo accordo potranno essere presentate dalle imprese fino al 30 giugno 2014, utilizzando un modulo che ciascuna banca predisporrà sulla base del modello che sarà elaborato dall'ABI. Le domande di allungamento dei mutui che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.