Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini).

Dal 1° gennaio 2024 non sono più operative le deroghe introdotte nel periodo emergenziale (2020-2023) per l'ammissibilità al "Fondo Gasparrini", strumento che negli ultimi quattro anni ha permesso a mutuatari in difficoltà di sospendere il pagamento delle rate del mutuo stipulato per l'acquisto prima casa. 

In particolare, nella Legge di Bilancio per il 2023 non è stata prevista la proroga delle deroghe straordinarie che:

  • ampliavano la platea dei beneficiari ricomprendendovi anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
  • rendevano ammissibili i mutui - anche agevolati - con importo originario fino a 400.000 euro;
  • non prevedevano requisiti di ammissibilità legati a limiti massimi di ISEE. 

Pertanto, dal 1° gennaio 2024 sono ammissibili alla sospensione prevista dal "Fondo Gasparrini" i mutui

  • ipotecari, di importo originario massimo pari a euro 250.000, in regolare ammortamento da almeno un anno; 
  • contratti per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (escluse le abitazioni aventi categoria catastale A1, A8 e A9) sita nel territorio nazionale;
  • che non beneficino di altre agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi o garanzie statali);
  • che non abbiano ritardi nei pagamenti delle rate superiori a 90 giorni, il richiedente può presentare richiesta anche in presenza di rate scadute e non pagate entro il 90° giorno (le rate impagate saranno incluse nel periodo di sospensione);
  • intestati a persone fisiche (anche in cointestazione), per i quali l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a 30.000 euro;
  • già ammessi al beneficio della sospensione del mutuo che non abbiano utilizzato con precedenti sospensioni in utilizzo del Fondo Gasparrini (al netto di eventuali sospensioni bancarie/volontarie) i massimi 18 mesi di sospensione complessivamente richiedibili ammissibili.

L'accesso al beneficio della sospensione è previsto per i seguenti eventi-causa:

  • morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo (indipendentemente dalla qualifica lavorativa o professionale), ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
  • perdita del rapporto di lavoro subordinato - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa -con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
  • perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato (di cui all'articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), da parte dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione dell'orario almeno pari al 20%, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

La durata della sospensione

La durata massima della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, utilizzabile anche in più periodi anche non consecutivi, è di 18 mesi.

Per i SOLI casi di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori dipendenti la durata massima della sospensione è commisurata alle seguenti condizioni:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni lavorativi consecutivi.

A fronte della sospensione del pagamento dell'intera rata di mutuo, gli interessi che matureranno (al tasso contrattualmente stabilito) verranno:

  • ripartiti in quote costanti su tutte le rate future e rimarranno a carico del mutuatario per una quota del 50%;
  • rimborsati dal Fondo per una quota del 50%.

Presentazione delle domande

Per ottenere la sospensione del mutuo, il mutuatario in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo (consultabili anche sul sito misura www.consap.it) dovrà presentare alla dipendenza della banca con cui ha la relazione quanto segue:

  • il modulo di richiesta (qui allegato o disponibile anche sui siti del Ministero www.mef.gov.it e del gestore del  www.consap.it);·         
  • la documentazione comprovante i requisiti per l'accesso al Fondo;
  • il/i documento/i di riconoscimento (o copia del permesso di soggiorno).
  • Entro 15 giorni di calendario consecutivi da quando la domanda di sospensione è completa dei documenti previsti dalla normativa, la Banca provvede ad avviare la sospensione.
 

Il gestore del Fondo ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla Banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la Banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. 

La documentazione dovrà essere consegnata alla filiale che ha concesso il mutuo o inviata alla stessa tramite posta elettronica direttamente all'indirizzo mail della filiale. 

In caso di assenza di una dipendenza fisica di riferimento la documentazione dovrà essere inoltrata mezzo mail all'indirizzo gestionalebps.consap@popso.it

Le dipendenze della Banca rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.