Sisma provincia di Catania del 26 dicembre 2018 - Proroga stato di emergenza al 31-12-2024

La Legge 18 del 23 febbraio 2024 (G.U. n. 49 del 28-02-2024), all'articolo 17-bis, prevede un ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che ha colpito i comuni di  Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018.  

Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 7 gennaio 2019.

 

Con l'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 1 del 02-01-2019) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018" - all'art. 4 č disposta la possibilitą di richiedere la sospensione, fino alla ricostruzione, all'agibilitą o all'abitabilitą dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attivitą di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici. 

Lo stato di emergenza č stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 (G.U n. 1 del 02-01-2019) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
 

La sospensione č concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
 

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 28-02-2019, delle rate dei mutui optando tra:

  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderą al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicitą. La sospensione comporterą un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
 

Sondrio, 06 marzo 2024