Eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia _Modifiche e precisazioni_

L'ordinanza n. 1040 del 10 novembre 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ha previsto che il comma 1 dell'art. 9 dell'OCDPC n. 1023/2023 venga sostituito dal seguente:
"1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attivitą di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilitą o all'abitabilitą del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale."

Si riporta il percorso del precedente avviso pubblicato in data 26 settembre 2023: Eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Con l'ordinanza n. 1023 del 15 settembre 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - all'art. 9 č disposta la possibilitą di richiedere la sospensione, fino all'agibilitą o all'abitabilitą dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivitą di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici. 

Lo stato di emergenza č stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 (G.U. n. 210 del 08-09-2023) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
 

La sospensione č concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
 I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 31-10-2023, delle rate dei mutui optando tra:

  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderą al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicitą. La sospensione comporterą un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
 


Sondrio, 16 novembre 2023