Eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia - Proroga stato di emergenza -

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 (in corso di pubblicazione in G.U.) ha prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 settembre 2022.  

Si riporta il percorso del precedente avviso pubblicato in data 25 novembre 2022: Eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia.

 

Con l'ordinanza n. 946 del 22 novembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia - all'art. 8 č disposta la possibilitą di richiedere la sospensione, fino all'agibilitą o all'abitabilitą dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivitą di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
 
Lo stato di emergenza č stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2022 per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento. (G.U. n. 269 del 17-11-2022) 

La sospensione č concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
 I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 31-12-2022, delle rate dei mutui optando tra:

  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderą al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicitą. La sospensione comporterą un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
 


Sondrio, 13 novembre 2023