Eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023 nella regione Lombardia
Proroga stato di emergenza
La Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 (in
corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) ha prorogato di 12 mesi lo
stato di emergenza nel territorio della Regione Lombardia interessato
dagli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023.
Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in
data 03 ottobre 2023.
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verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023 nella regione Lombardia
Con l'ordinanza n. 1026 del 27 settembre 2023
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale) - Primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio
2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia - all'art. 12 č
disposta la possibilitą di richiedere la
sospensione, fino
all'agibilitą o all'abitabilitą dell'immobile e comunque non oltre la data di
cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di
mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di
attivitą di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei
medesimi edifici.
Lo stato di emergenza č stato dichiarato con
delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 (G.U. n. 210 del
08-09-2023) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
La sospensione č concessa a titolo gratuito; si
evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo
e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di
autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28
dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il
12-11-2023, delle rate dei mutui optando tra:
- sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderą al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
- sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicitą. La sospensione comporterą un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
Sondrio, 22 agosto 2024