Eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nelle province di Como, Sondrio e Varese - Proroga stato di emergenza -
Proroga sospensione del pagamento rate dei mutui
La Delibera del Consiglio dei Ministri del 04 agosto
2022 (in corso di pubblicazione in G.U.) ha prorogato di ulteriori 12 mesi
lo stato di emergenza nei
territori interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3
luglio all'8 agosto 2021 nel territorio delle province di Como, Sondrio e di
Varese.
Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in
data 30 settembre 2021.
Con l'ordinanza n. 798 del 23
settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile (in corso di pubblicazione in G.U.) - recante
"Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi
meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il
territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese" - all'art. 8 č
disposta la possibilitą di richiedere la sospensione, fino
all'agibilitą o all'abitabilitą dell'immobile e comunque non oltre la data di
cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei
mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero
alla gestione di attivitą di natura commerciale ed economica, anche agricola,
svolte nei medesimi edifici.
Lo stato di emergenza č stato dichiarato con delibera del Consiglio dei
Ministri del 26 agosto 2021 (G.U. n. 218 del 11-09-2021) per 12 mesi dalla data
del medesimo provvedimento.
La sospensione č concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta
un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo
degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito
resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2010, hanno diritto di richiedere
alle banche la sospensione, entro il 31-10-2021, delle rate dei mutui optando
tra: mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito
resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere
alle banche la sospensione, entro il 15-10-2021, delle rate dei mutui optando
tra:
- sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderą al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
- sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicitą. La sospensione comporterą un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
Sondrio, 12 agosto 2022