Eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia - Proroga stato di emergenza

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 (in corso di pubblicazione in G.U) ha prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020. 

Si riporta di seguito il testo dell'avviso pubblicato in data 8 gennaio 2021.

Con l'ordinanza n. 732 del 31 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. 5 del 08-01-2021) - Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia - all'art. 9 č disposta la possibilitą di richiedere la sospensione, fino all'agibilitą o all'abitabilitą dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attivitą di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici. 

Lo stato di emergenza č stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 (G.U. 3 del 05-01-2021) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
 

La sospensione č concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
 

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 14-02-2021, delle rate dei mutui optando tra:

 
  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderą al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicitą. La sospensione comporterą un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.


Sondrio, 24 gennaio 2022