Eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto nelle province di Como, Sondrio e Varese

Sospensione del pagamento rate dei mutui

Con l'ordinanza n. 798 del 23 settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (in corso di pubblicazione in G.U.) - recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese" - all'art. 8 č disposta la possibilitą di richiedere la sospensione, fino all'agibilitą o all'abitabilitą dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivitą di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

Lo stato di emergenza č stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021 (G.U. n. 218 del 11-09-2021) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.

La sospensione č concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.

II mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2010, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 31-10-2021, delle rate dei mutui optando tra: mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 15-10-2021, delle rate dei mutui optando tra:

  1. sospensione della sola quote capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderą al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicitą. La sospensione comporterą un allungamento del piano rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.


Sondrio, 30 settembre 2021