La Legge n. 178 del 30-12-2020 (G.U. n. 322 del 30-12-20 - Suppl. Ordinario n. 46), all'art. 1 comma 949, prevede un ulteriore proroga del termine per la sospensione dei pagamenti delle rate di mutuo e dei finanziamenti relativamente ai territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi sismici del 2012 e successivamente dall'alluvione del 2014.
Il termine per ottenere, a domanda, la sospensione del pagamento delle rate è prorogato sino al 31-12-2021.
Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 23 maggio 2014.
Con Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 28 marzo 2014, - all'art. 3 comma 2 bis è disposta la possibilità di richiedere la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente.
Sono esclusi i finanziamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sul credito al consumo.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2010, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 30-06-2014, delle rate dei mutui optando tra:
Sondrio, 7 gennaio 2021