Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia - Proroga stato di emergenza
Sospensione del pagamento rate dei mutui
La Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2020 (G.U. n. 297 del 30-11-2020) ha prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019.
Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 26 novembre 2019.
- Con l'ordinanza n. 616 del 16 novembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 273 del 21-11-2019) - Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia - all'art. 9 č disposta la possibilitą di richiedere la sospensione, fino all'agibilitą o all'abitabilitą dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivitą di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici.
- Lo stato di emergenza č stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 (G.U. n. 270 del 18-11-2019) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
- La sospensione č concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
- I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 10-01-2020, delle rate dei mutui optando tra:1) sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderą al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.2) sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicitą. La sospensione comporterą un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
Sondrio, 2 dicembre 2020