Integrazione dei rischi di sostenibilità (disclosure ex art. 3 SFDR)
 
 

Integrazione dei rischi di sostenibilità (disclosure ex art. 3 SFDR)

  1. Integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti (disclosure ex art. 3.1 SFDR)
  2. Integrazione dei rischi di sostenibilità nella consulenza in materia di investimenti (disclosure ex art. 3.2 SFDR)
Uomo che guarda grafici economici su uno schermo

Integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti (disclosure ex art. 3.1 SFDR)

La Banca, in qualità di partecipante ai mercati finanziari, ha integrato nei processi decisionali relativi agli investimenti il rischio di sostenibilità, adeguando in modo più puntuale i prodotti e i servizi alle mutate esigenze della clientela.

In particolare, nel servizio di gestione di portafogli l'integrazione dei fattori ESG è stata implementata nel processo di investimento considerando maggiormente tali fattori soprattutto in sette specifiche linee di gestione che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuate rispettino prassi di buona governance.

Per tali linee è stata rafforzata la valutazione ESG e la gestione del rischio connesso nel processo di selezione degli strumenti e dei prodotti inseribili nei portafogli, mediante l'adozione di logiche che mirano ad evitare “a monte” la possibilità di investire nei prodotti maggiormente esposti al rischio di perdita di valore per effetto del verificarsi di un evento avverso di natura ambientale, sociale o di governance. In particolare, vengono attuate sia logiche di selezione positiva, in base alle quali vengono preferite le imprese con le migliori prassi ambientali, sociali e di governance, che logiche di selezione negativa, per le quali vengono escluse dall'universo investibile le società che operano prevalentemente in settori non conformi ai principi normativi internazionali e/o le società appartenenti a settori controversi, e viene limitata altresì la selezione di strumenti per i quali non si dispone di informazioni circa la promozione o il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità.

Per effettuare tali valutazioni il gestore si avvale non solo dei prospetti informativi, dei tracciati EET «European ESG Template», dell’analisi delle caratteristiche ESG dei singoli prodotti e delle informative di sostenibilità degli OICR, ma anche delle metriche di sostenibilità elaborate in via autonoma da info-provider specializzati, con il fine ultimo di sviluppare portafogli che abbiano valori quantitativi e qualitativi migliori rispetto all’indice di riferimento dichiarato (ad esempio con minori emissioni di gas a effetto serra). Di seguito si espongono le sopra citate sette linee proposte dalla Banca e per le quali è previsto che una specifica percentuale investa in OICR la cui strategia e politica considera almeno uno degli aspetti ESG:

 
  1. le gestioni patrimoniali in fondi "Obbligazionaria ESG Internazionale", "Bilanciata ESG Internazionale 15%", "Bilanciata ESG Internazionale 30%", "Bilanciata ESG Internazionale 50%", che investono in OICR che valutano i fattori di sostenibilità nelle proprie scelte di investimento. In particolare, per queste ultime almeno il 40% del portafoglio deve essere investito in attivi la cui politica e strategia di gestione considera gli aspetti ambientali, sociali e di governance;
  2. le gestioni patrimoniali in fondi "Azionaria ESG Internazionale" e "Azionaria ESG Emergente", che investono in OICR che valutano i fattori di sostenibilità nelle proprie scelte di investimento e per le quali almeno il 65% del portafoglio deve essere investito in attivi la cui politica e strategia di gestione considera gli aspetti ambientali, sociali e di governance;
  3. la gestione patrimoniale in fondi "GPF Dinamica Bilanciata 30% Valori Responsabili" la cui politica di investimento si caratterizza per la ricerca e la selezione di emittenti (Stati e aziende) che si distinguono per il rispetto dei diritti umani e per la tutela dell'ambiente o le cui attività sono coerenti con i principi della religione cattolica. La linea investe una percentuale non inferiore ai due terzi del portafoglio in quote di OICR di Etica Sgr e di Christian Brothers Investment Services (CBIS).

Si specifica, infine, che i rischi di sostenibilità considerati possono variare a seconda della strategia di investimento e/o del tema di investimento del relativo comparto e che la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali è realizzata dal gestore nell'ambito del perseguimento attivo della strategia d'investimento.

Due persone che discutono di dati finanziari

Integrazione dei rischi di sostenibilità nella consulenza in materia di investimenti (disclosure ex art. 3.2 SFDR)

Nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti la Banca considera prioritario il tema della sostenibilità; per tale ragione ha integrato la considerazione dei fattori ESG nelle varie fasi del processo di erogazione del servizio alla clientela, dall'analisi del profilo di sostenibilità dei prodotti finanziari (product governance) al modello di consulenza. 

I fattori di sostenibilità e i rischi a essa connessi sono integrati nelle logiche di definizione del modello di servizio, il cui catalogo prodotti garantisce la presenza di prodotti di risparmio gestito, anche sottostanti a prodotti di investimento assicurativi (noti come IBIPs), adeguati a soddisfare le eventuali preferenze di sostenibilità della clientela.  Al fine di misurare e valutare le caratteristiche di sostenibilità degli strumenti finanziari appartenenti al listino di consulenza, la Banca si avvale non solo delle informazioni trasmesse tramite gli specifici tracciati (EMT «European MiFID Template» e EET «European ESG Template») dai produttori dei prodotti finanziari stessi, ma anche del dato di rating ESG elaborato da un info-provider specializzato. Sul punto si specifica, in particolare, che le informazioni circa le caratteristiche di sostenibilità veicolate dai produttori consentono di cogliere le specificità dei singoli prodotti e distinguere i prodotti privi di caratteristiche ESG da quelli ESG, e, con riferimento a questi ultimi, differenziarli tra prodotti ecosostenibili, sostenibili e che considerano i principali effetti avversi (cosiddetti PAI) sui fattori di sostenibilità. Invece, l’adozione del rating ESG, quest’ultimo da intendersi come il valore che sintetizza su una scala di 7 livelli l'esposizione della singola azienda in cui il prodotto investe ai principali rischi di sostenibilità considerando le specificità del contesto in cui la stessa opera e la misura in cui l'azienda ha sviluppato e adottato strategie adeguate a fronteggiare gli specifici rischi o opportunità – in affiancamento ai dati comunicati dai produttori - permette, in caso di coerenza delle informazioni, di rafforzare l’analisi del profilo di sostenibilità dei prodotti o, in caso opposto, di limitare il rischio di mis-selling.
Infine, per mitigare il rischio di sostenibilità nell’erogazione del servizio di consulenza alla propria clientela, la Banca esclude dal proprio catalogo di offerta gli investimenti caratterizzati da un rischio di sostenibilità elevato, ovvero i prodotti che, rientrando negli ultimi due livelli della scala di valore del sopra citato rating ESG, presentano esposizioni a società che non dimostrano un’adeguata gestione dei rischi ESG a cui sono esposti e che, conseguentemente, potrebbero risultare più vulnerabili al verificarsi di eventi avversi legati alle suddette tematiche.

 
 

Glossario

  1. “European ESG Template” o “EET”: modello standard finalizzato a facilitare lo scambio di informazioni tra produttore e distributore circa le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari;
  2. “European Mifid Template” o “EMT”: modello standard predisposto al fine di raccogliere e comunicare una serie di informazioni sui prodotti finanziari realizzati e distribuiti, tra cui, in particolare quelle relative al target market e ai costi/oneri di ciascun prodotto;·      
  3. Fattori di sostenibilità: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.
  4. Investimento sostenibile: investimento in attività economiche che contribuiscono, in varia misura, al raggiungimento di un obiettivo ambientale (misurato mediante l’impiego efficiente delle risorse naturali, la riduzione della produzione di rifiuti, delle emissioni di gas ad effetto serra, nonché mediante l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare) o a un obiettivo sociale (lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze, sostegno alle comunità svantaggiate, miglioramento delle relazioni industriali), senza che tali investimenti arrechino un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali e sociali rimanenti e sempre che siano rispettate prassi di buona governance (rispetto dei diritti dei lavoratori, equità delle remunerazioni, osservanza degli obblighi fiscali).
  5. Investimento ecosostenibile: un investimento in una o più attività economiche che soddisfano i seguenti criteri:
    1. contribuiscono in maniera sostanziale a uno dei sei obiettivi ambientali;
    2. non causano danno significativo a uno degli altri obiettivi (principio Do Not Significant Harm - DNSH);
    3. rispettano alcune garanzie minime di salvaguardia sociale, come quelli descritti nelle linee guida dell'OCSE per le multinazionali o nelle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) finalizzati alla tutela di diritti umani e di diritti dei lavoratori e, infine,
    4. sono conformi ad alcuni criteri di verifica tecnici che devono essere specificati dalla Commissione attraverso una normativa secondaria, gli atti delegati.
  1. Preferenze di sostenibilità: La scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari: 
    1. uno strumento finanziario per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088; 
    2. uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 17, del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;
    3. uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale cliente.
  1. Principali effetti negativi: gli effetti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità.
  2. Rischio di sostenibilità: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.