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Regole per assegni, libretti al portatore e trasferimento di valori

Il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, ha confermato e, in parte, modificato le regole e i limiti che riguardano gli assegni bancari e circolari, i libretti di deposito al portatore, il trasferimento di contanti e di titoli al portatore. In particolare:

 

Assegni

Le banche consegnano, di regola, alla clientela, carnet di assegni con apposta la clausola "non trasferibile". I moduli già a mani della clientela possono essere utilizzati nel rispetto delle regole di seguito indicate:

 
 

Libretti di deposito al portatore

A decorrere dal 4 luglio 2017 (art. 49 comma 12 del decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017) è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018. La violazione della citata prescrizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.

 

Trasferimento di contanti e titoli al portatore

Il limite massimo per trasferire liberamente contanti e titoli al portatore è fissato in 2.999,99 euro. I trasferimenti di importo superiore possono essere eseguiti solo tramite banche, Poste italiane Spa, Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento. In caso di violazioni è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro, salva l'applicabilità dell'istituto dell'oblazione per importi non eccedenti i 250.000 euro.
 
Le eventuali violazioni delle norme sopra indicate comportano l'applicazione di sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, irrogate da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per informazioni più dettagliate tutte le dipendenze sono a disposizione.

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