Eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 20 al 29 giugno 2024 nelle province di Bologna, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia
Sospensione del pagamento rate dei mutui
Con l'ordinanza n. 1095 del 13 agosto 2024 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) - Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Bologna, Forlì
Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno
2024 - all'art. 8 è disposta la possibilità di
richiedere la sospensione, fino all'agibilità
o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione
dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati
o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed
economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso
dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio
dei Ministri del 7 agosto 2024 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa
comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior
importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno
subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di
richiedere alle banche la sospensione, entro il 28-09-2024 delle rate dei mutui
optando tra:
- sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
- sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
Sondrio, 22 agosto 2024