Eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani -Estensione degli effetti dello stato di emergenza a altri comuni
Proroga stato di emergenza
La Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022 (G.U. n. 5 del 07-01-2023) ha prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 dicembre 2021.
Si riporta di seguito il testo dell'avviso pubblicato in data 22 giugno 2022.
La Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2022 (G.U. n. 4 del 07-01-2021) ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 29 dicembre 2021, al territorio dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo, e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 170 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 31-07-2022.
Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 1 febbraio 2022.
Con l'ordinanza n. 853 del 24 gennaio 2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (in corso di pubblicazione in G.U.) - recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani" - all'art. 8 č disposta la possibilitą di richiedere la sospensione, fino all'agibilitą o all'abitabilitą dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivitą di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
Lo stato di emergenza č stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 (G.U. n. 17 del 22-01-2022) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
La sospensione č concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2010, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 05-03-2022, delle rate dei mutui optando tra:
- sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderą al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
- sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicitą. La sospensione comporterą un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
Sondrio, 13 gennaio 2023