Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nelle regioni Piemonte e Liguria - Proroga stato di emergenza 2

Sospensione del pagamento rate dei mutui

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2022 (in corso di pubblicazione in G.U.) ha prorogato di ulteriori 6 mesi lo stato di emergenza nei territori interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020.
Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 20 dicembre 2019.

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 (G.U. n. 4 del 07-01-2021) ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 ottobre 2020, al territorio della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché al territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia del La Spezia, nella Regione Liguria, colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 30-04-2021.

Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 18 novembre 2020 

 

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 (G.U. n. 4 del 07-01-2021) ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 ottobre 2020, al territorio della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché al territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia del La Spezia, nella Regione Liguria, colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 30-04-2021.

 

Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 18 novembre 2020.

 

Con l'ordinanza n. 710 del 9 novembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 284 del 14-11-2020) - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria - all'art. 6 è disposta la possibilità di richiedere la sospensione, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici.

Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 (G.U. n. 280 del 10-11-2020) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 31-12-2020, delle rate dei mutui optando tra:

 
  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.


Sondrio, 22 giugno 2022