Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 in alcuni comuni della Valle d'Aosta - Proroga stato di emergenza -
Sospensione del pagamento rate dei mutui
La Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022 (in corso di pubblicazione in G.U.) ha prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nel territorio valdostano interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020.
Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 12 marzo 2021.
Con l'ordinanza n. 749 del 3 marzo 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) - Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, Aymavilles, Gressoney-LaTrinitè, Gressoney Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Point-Saint-Martin, Bard, Donnas, Hône, Champorcher e Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta - all'art. 8 è disposta la possibilità di richiedere la sospensione, fino alla all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2021 (G.U. n.46 del 24-02-2021) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 30-04-2021, delle rate dei mutui optando tra:
- sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
- sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
Sondrio, 6 aprile 2022