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Sisma del Centro Italia del 24 agosto e 30 ottobre 2016 - Proroga al 31-12-2022

Proroga sospensione del pagamento rate dei mutui

Il Decreto-legge n.4 del 27 gennaio 2022 (G.U. n. 21 del 27-01-22), all'art. 22, proroga ulteriormente il termine di sospensione dei mutui fino al 31-12-2022.  

Si riporta di seguito il testo dell'avviso originario pubblicato in data 29 agosto 2018.

La Legge 89 del 24-07-2018 (G.U. 170 del 24-07-2018) di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 55 del 29-05-2018 recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" ha prorogato il termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui

 

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario. 

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui optando tra:

  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.


Sondrio, 1° febbraio 2022

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