Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza, dell'area dell'Alto Vicentino e della fascia costiera della provincia di Venezia - Proroga stato di emergenza

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 (in corso di pubblicazione in G.U) ha prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020. 

Si riporta di seguito il testo dell'avviso pubblicato in data 21 luglio 2021.

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2021 (G.U. n. 174 del 22-07-2021) ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 30 dicembre 2020, ai territori dei comuni delle province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020. I

 mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 31-08-2021.

Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 31 marzo 2021.

Con l'ordinanza n. 761 del 30 marzo 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza - all'art. 6 č disposta la possibilitą di richiedere la sospensione, fino alla ricostruzione, all'agibilitą o all'abitabilitą dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attivitą di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici. 

Lo stato di emergenza č stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 (G.U. n. 9 del 13-01-2021) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
 La sospensione č concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario. I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 15-05-2021, delle rate dei mutui optando tra:

  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderą al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicitą. La sospensione comporterą un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.


Sondrio, 24 gennaio 2022