La Legge 234 del 30 dicembre 2021 (G.U. n. 310 del 31-12-2021), all'articolo 1, comma 462, prevede un ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che ha colpito i comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018.
Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 7 gennaio 2019.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio
dei Ministri del 28 dicembre 2018 (G.U n. 1 del 02-01-2019) per 12 mesi dalla
data del medesimo provvedimento.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa
comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior
importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno
subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di
richiedere alle banche la sospensione, entro il 28-02-2019, delle rate dei
mutui optando tra:
1) sospensione della sola
quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota
interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di
mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di
sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata
pari al periodo di sospensione;
2) sospensione totale della
rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati,
senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima
rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si
aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione
comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo
di sospensione.
Sondrio, 10 gennaio 2022