La Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021 (G.U. n.278 del 22 novembre 2021) ha prorogato di 6 mesi lo stato di emergenza nei territori interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020.
Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 20 dicembre 2019.
La Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 (G.U. n. 4
del 07-01-2021) ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza, adottata con delibera del 22 ottobre 2020, al territorio della
Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale
Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché al
territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in
Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia di Genova, di
Maissana e di Varese Ligure, in Provincia del La Spezia, nella Regione Liguria,
colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno
subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di
richiedere alle banche la sospensione, entro il 30-04-2021.
Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 18 novembre 2020.
Con l'ordinanza n. 710 del 9 novembre 2020 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (G.U. n. 284 del 14-11-2020) - Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della
Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli
nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria -
all'art. 6 è disposta la possibilità di
richiedere la sospensione, fino alla
ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non
oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate
dei mutui per i titolari
di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente,
ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei
medesimi edifici.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio
dei Ministri del 22 ottobre 2020 (G.U. n. 280 del 10-11-2020) per 12 mesi dalla
data del medesimo provvedimento.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa
comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior
importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno
subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di
richiedere alle banche la sospensione, entro il 31-12-2020, delle rate dei
mutui optando tra:
Sondrio, 24 novembre 2021