Con
l'ordinanza n. 798 del 23 settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della Protezione Civile (in corso di pubblicazione in G.U.) -
recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi
meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il
territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese" - all'art. 8 č disposta la possibilitā di richiedere la sospensione, fino all'agibilitā o all'abitabilitā dell'immobile
e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del
pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui
relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivitā di natura
commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
Lo stato di emergenza č stato dichiarato con delibera del Consiglio
dei Ministri del 26 agosto 2021 (G.U. n. 218 del 11-09-2021) per 12 mesi dalla
data del medesimo provvedimento.
La sospensione č concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa
comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior
importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
II mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno
subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2010, hanno diritto di
richiedere alle banche la sospensione, entro il 31-10-2021, delle rate dei
mutui optando tra:
mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai
sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle
banche la sospensione, entro il 15-10-2021, delle rate dei mutui optando tra:
Sondrio, 30 settembre 2021