Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio della Provincia autonoma di Trento - Estensione degli effetti dello stato di emergenza a altri comuni
Sospensione del pagamento rate dei mutui
La Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2021 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta) ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 26 febbraio 2021, al territorio dei comuni di Porte di Rendena, Riva del Garda, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo e Stenico della Provincia autonoma di Trento, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 31-05-2021.
Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 31 marzo 2021:
Con l'ordinanza n. 757 del 25 marzo 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 83 del 07-04-2021) - Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Andalo, Arco, Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Bresimo, Caderzone Terme, Caldes, Carisolo, Cavedine, Cavazzina, Cis, Comano Terme, Commezzadura, Croviana, Dimaro Folgaria, Drena, Dro, Fiavč, Giustino, Ledro, Livo, Madruzzo, Malč, Massimeno, Mezzana, Molveno, Ngo-Torbole, Ossana, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pinzolo, Strembo, Rabbi, Rumo, Tenno, Terzolas, Tione di Trento, Tre Ville, Vallelaghi e Vermiglio della Provincia autonoma di Trento - all'art. 8 č disposta la possibilitą di richiedere la sospensione, fino all'agibilitą o all'abitabilitą dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivitą di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
Lo stato di emergenza č stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021 (G.U. n. 60 del 11-03-2021) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento.
La sospensione č concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 15-05-2021, delle rate dei mutui optando tra:1) sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderą al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
2) sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicitą. La sospensione comporterą un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
- sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderą al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicitą. La sospensione comporterą un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
Sondrio, 22 aprile 2021