Sisma dell'Emilia Romagna dei giorni 20 e 29 maggio 2012 e successivi eventi alluvionali - Proroga al 31-12-2021

Sospensione del pagamento rate dei mutui

La Legge n. 178 del 30-12-2020 (G.U. n. 322 del 30-12-20 - Suppl. Ordinario n. 46), all'art. 1 comma 949, prevede un ulteriore proroga del termine per la sospensione dei pagamenti delle rate di mutuo e dei finanziamenti relativamente ai territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi sismici del 2012 e successivamente dall'alluvione del 2014.

Il termine per ottenere, a domanda, la sospensione del pagamento delle rate è prorogato sino al 31-12-2021.
Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 29 luglio 2014.

 

Con Decreto Legge n. 74 del 12-05-2014 (G.U. n. 108 del 12-05-2014) - recante "Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali" - all'art.1, comma 7bis, è disposta la possibilità di richiedere la sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti o inagibili o inabitabili, anche parzialmente.

Sono esclusi i finanziamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sul credito al consumo. 

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.

I mutuatari hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2010, optando tra:

  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.


Sondrio, 7 gennaio 2021