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Sisma del Centro Italia del 24 agosto e 30 ottobre 2016 - Proroga al 31-12-2021

Sospensione del pagamento rate dei mutui

La Legge n. 178 del 30-12-2020 (G.U. n. 322 del 30-12-20 - Suppl. Ordinario n. 46), all'art. 1 comma 946, prevede un ulteriore proroga del termine per la sospensione dei pagamenti delle rate di mutuo e dei finanziamenti relativamente ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il termine per ottenere, a domanda, la sospensione del pagamento delle rate è prorogato sino al 31-12-2021 limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

Si riporta di seguito il testo dell'avviso pubblicato in data 29 agosto 2018

 

La Legge 89 del 24-07-2018 (G.U. 170 del 24-07-2018) di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 55 del 29-05-2018 recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" ha prorogato il termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui
* al 31-12-2020 per i soggetti che abbiano residenza, sede legale e/o operativa nei comuni individuati dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni;
* al 31-12-2021 soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 06 dicembre 2017
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui optando tra:

  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.


Sondrio, 7 gennaio 2021

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