Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto - Proroga stato di emergenza

Sospensione del pagamento rate dei mutui

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 (G.U. n. 309 del 14-12-2020) ha prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nel territorio delle Regioni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019.

Si riporta di seguito il testo dell'originario avviso pubblicato in data 24 dicembre 2019.

Con l'ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 299 del 21-12-2019) - Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto - all'art. 4 č disposta la possibilitą di richiedere la sospensione, fino all'agibilitą o all'abitabilitą dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivitą di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici.
Lo stato di emergenza č stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 (G.U. n. 271 del 19-11-2019) per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento ed esteso ai territori delle suddette Regioni con delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 (G.U. n. 291 del 12-12-2019).

La sospensione č concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione, entro il 30-01-2020, delle rate dei mutui optando tra:

  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderą al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicitą. La sospensione comporterą un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.


Sondrio, 17 dicembre 2020