Il Decreto-legge del 18 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito nella Legge n. 77/2020, ha previsto, con gli articoli 119 e 121, il potenziamento delle detrazioni fiscali fino al 110% con un c.d. "Superbonus" per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, sostenuti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e la possibilità di trasformare le suddette detrazioni in un credito d'imposta cedibile a terzi.
Inoltre, prevede, con gli articoli 28 e 176, due ulteriori agevolazioni fiscali, note come "bonus affitti" e "bonus vacanze".
I beneficiari delle detrazioni, trasformabili in crediti d'imposta, sono:
Chi effettua i lavori ha, inoltre, la possibilità di richiedere lo sconto in fattura direttamente all'impresa che esegue i lavori. In questi casi, il credito d'imposta sorge in capo alle imprese appaltatrici, che potranno a loro volta cedere il credito alla Banca.
I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari.
Sì, hai diritto alla detrazione che si genera dagli interventi sulle parti comuni del condominio in relazione alle quote millesimali dell'unità immobiliare.
Gli interventi di efficientamento energetico che possono generare il "Superbonus 110%" sono tre (c.d. "interventi trainanti"):
A questi tre interventi, si aggiungono tutti gli interventi antisismici speciali effettuati su immobili localizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, che potranno beneficiare della detrazione al 110%.
In aggiunta, ove sostenute congiuntamente ad almeno uno degli "interventi trainanti", ulteriori spese per interventi di risparmio energetico qualificato o per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, già agevolate con aliquote di detrazione ordinarie, potranno godere della detrazione al 110%.
Se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi c.d. "trainanti", i seguenti interventi possono beneficiare della detrazione al 110%:
Descrizione intervento |
Detrazione ordinaria |
---|---|
Impianti dotati di caldaia a condensazione su singole unità immobiliari con efficienza energetica stagionale |
50% |
Impianti dotati di caldaia a condensazione su singole unità immobiliari con efficienza energetica stagionale contestuale all'installazione di sistemi di termoregolazione evoluti |
65% |
Caldaie a condensazione con ns(2) maggiore o uguale al 90% su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità di cui si compone il singolo condominio |
65% |
Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria a condensazione |
65% |
Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi |
65% |
Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori |
65% |
Sostituzione, anche parziale, dello scalda acqua tradizionale con uno scalda acqua a pompa di calore |
65% |
Installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomassecombustibili |
50% |
Installazione di collettori solari termici |
65% |
Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) |
65% |
Sostituzione di finestre comprensive di infissi |
50% |
Installazione di schermature solari |
50% |
Riqualificazione energetica generale di edifici |
65% |
Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione |
65% |
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiuntamente con misure antisismiche nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente siano finalizzate alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore |
80% |
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiuntamente con misure antisismiche nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente siano finalizzate alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori |
85% |
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali che interessano più del 25% dell'involucro dell'edificio |
70% |
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali che migliorano la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015 |
75% |
Installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo |
50% |
Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici |
50% |
In mancanza dell'intervento trainante, gli interventi sopraelencati godono della detrazione ordinaria e sono trasformabili in credito d'imposta cedibile secondo la corrispondente percentuale di detrazione.
Il Superbonus si applica agli interventi sugli immobili di proprietà o per i quali si detiene un documento comprovante la titolarità, che siano prima casa residenziale o seconde case di villeggiatura; tale Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari, anche se la limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, nonché per gli interventi antisismici.
Sì, il Decreto Rilancio (art. 121) prevede la possibilità di trasformare in credito d'imposta cedibile anche le detrazioni del 50% ottenute su lavori di ristrutturazione edilizia per manutenzione ordinaria o straordinaria volti al recupero del patrimonio edilizio.
Al fine della cessione del credito sono necessari documenti e attestazioni di natura tecnica e fiscale, in particolare:
La certificazione APE è un attestato rilasciato da tecnico abilitato sul miglioramento classe energetica dell'edificio (ricorda: per accedere al Superbonus 110% è necessario un miglioramento dell'efficienza energetica dell'immobile di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta).
L'Attestazione di Prestazione Energetica può essere rilasciata da tecnici laureati in ingegneria, architettura, agraria e scienze forestali oppure con diploma industriale, di geometra, o di perito agrario. I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi (in ambito di specifiche competenze attribuite dalla legislazione vigente).
Qualora il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati può operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali per i quali è richiesta la competenza (gruppo di certificatori energetici). In alternativa, il tecnico può decidere di frequentare uno specifico corso di formazione della durata minima di 64 ore sulla certificazione energetica degli edifici al termine del quale, dopo il superamento di un esame finale, diventa certificatore energetico (Contenuti minimi disciplinati dal DPR n. 75/2013; tale corso può essere svolto da: università, enti di ricerca, ordini e collegi professionali autorizzati dal MSE). Il corso di formazione è obbligatorio, invece, per tutti i tecnici non abilitati alla progettazione di edifici ed impianti e per quelli in possesso di lauree e diplomi tecnici diversi dai precedenti (es. laurea in fisica, ingegneria informatica, biomedica e scienze della natura, oppure diplomi in elettronica, grafica o telecomunicazioni).
Sono delle certificazioni rilasciate da un tecnico abilitato sul rispetto dei requisiti tecnici e sulla congruità delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e per interventi di riduzione rischio sismico.
Il Visto di Conformità viene rilasciato da un professionista fiscale (dottore commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile di un CAF impresa/dipendenti) e rappresenta la dichiarazione di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti per aver diritto alla detrazione di imposta, nonché la presenza di asseverazioni ed attestazioni rilasciate dai tecnici abilitati.
Il Visto di Conformità può essere apposto solo da alcune tipologie di professionisti. In particolare:
I documenti necessari al fine della cessione del credito d'imposta sono:
Documenti del cedente
Documenti dell'immobile
Documenti dell'intervento
Autorizzazioni
Per beneficiare delle detrazioni del Decreto Rilancio e della trasformazione in credito d'imposta, i lavori di ristrutturazione / efficientamento devono essere eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La scadenza si allunga fino al 30 giugno 2022 per i lavori eseguiti dagli istituti autonomi case popolari (IACP).
E' necessario completare il documento "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica", in particolare:
* Modello per la comunicazione dell'opzione di cessione:
* Istruzioni per la compilazione:
All'attivazione del servizio da parte della Banca, sarà possibile cedere il proprio credito d'imposta attraverso le filiali della Banca, dove il gestore di riferimento provvederà all'inserimento della richiesta di cessione del credito a sistema.
Il proprietario dell'immobile che commissiona i lavori di efficientamento energetico / riduzione del rischio sismico può chiedere uno sconto in fattura all'impresa che ha eseguito i lavori, la quale può effettuare uno sconto al committente fino al 100% del costo dei lavori (in caso di interventi deducibili al 110%) o secondo la percentuale di detrazione corrispondente. In questo modo il committente non paga (o paga in modo parziale) i lavori di ristrutturazione e l'impresa che ha effettuato lo sconto in fattura diventa la beneficiaria del credito d'imposta che si genera dall'operazione. A quel punto l'impresa potrà decidere di usufruire del credito in compensazione dei propri oneri fiscali oppure cedendolo a terzi soggetti. Si sottolinea che è facoltà dell'impresa decidere se concedere o meno lo sconto in fattura al cliente richiedente.
Riepilogando è possibile fruire di uno sconto parziale in fattura, oppure in alternativa di una cessione parziale del credito di imposta, anche per un numero determinato di rate residue in detrazione.
No, la parte non utilizzata di detrazione, in un determinato anno, non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Sì, il primo vincolo è la realizzazione degli interventi congiuntamente ad uno dei c.d. interventi "trainanti", salvo l'ipotesi in cui l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In tali casi, la detrazione spetta comunque nella misura del 110% anche se l'intervento non è eseguito congiuntamente ad uno di quelli trainanti.
Oltre a questo vincolo, è necessario conseguire, attraverso gli interventi realizzati (sia "trainanti" che "trainati"), un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il raggiungimento della classe più alta.
Sì, l'opzione di cessione può essere fatta in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori. In relazione al Superbonus 110%, gli stati avanzamento lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Inoltre, il primo SAL deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell'intervento complessivo.
No, le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus per le spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tuttavia, tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici e per gli interventi antisismici.
Si ricorda tuttavia che è possibile fruire del Superbonus 110% per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle unità immobiliari all'interno del condominio solo se tali interventi sono effettuati congiuntamente agli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio che danno diritto al Superbonus 110%.
Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualsiasi genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.
Nel caso di due o più unità immobiliare costituenti un immobile, anche se le stesse sono dotate di ingressi indipendenti, qualora condividano gli impianti riscaldamento non possono essere ritenute funzionalmente indipendenti, pertanto non sono ammesse all'incentivo.
Sì, per usufruire del Superbonus bisogna essere in possesso di un documento comprovante la titolarità, in capo al Contribuente finale non proprietario dell'immobile, di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) nonché la detenzione dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.
Sì, anche il detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione o di comodato d'uso, con un contratto regolarmente registrato, può beneficiare della detrazione al 110% (ricordando che, ai fini dell'esecuzione dei lavori, è necessaria l'approvazione del proprietario).
Sì, in caso di comproprietà dell'immobile il diritto di usufruire del Superbonus spetta al soggetto che sostiene le spese, a prescindere dalla quota di proprietà dell'immobile.
No, i soggetti beneficiari possono usufruire del Superbonus solamente per gli immobili situati in Italia.
I cittadini italiani residenti all'estero regolarmente iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono usufruire del Superbonus di detrazione fino al 110% per lavori su immobili posseduti in Italia, a condizione che producano una qualsiasi forma di reddito sul territorio nazionale (anche redditi da fabbricati). Qualora gli stessi ricadano nelle NO TAX AREA potranno usufruire dell'agevolazione solamente tramite la forma della cessione del credito o dello sconto diretto in fattura.
Sì, l'art. 28 del Decreto Rilancio offre un ulteriore beneficio fiscale, conosciuto come "bonus affitti". Si tratta della possibilità di ottenere una detrazione fiscale convertibile in credito d'imposta cedibile a terzi sui canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo (fino al 60%) e sui canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda (fino al 30%).
Tale beneficio è rivolto a:
Il "Bonus vacanze" (art. 176 Decreto Rilancio) è una somma corrisposta in favore delle famiglie con ISEE inferiore a 40.000€. L'importo dipende dalla numerosità del nucleo familiare e varia da 150€ (nucleo con una persona) a 500€ (nucleo con più di 3 persone). Se sei un beneficiario del bonus, puoi godere della somma che ti spetta per il 20% sottoforma di credito d'imposta (non cedibile) e per il restante 80% sottoforma di sconto in fattura eseguito dall'albergatore (il quale riceve un credito d'imposta cedibile).
Il credito cedibile alla Banca è solo quello maturato dagli albergatori attraverso lo sconto in fattura.
Ai sensi dell'Art. 119 - Comma 1a del D.L. 34/2020, i materiali isolanti per l'esecuzione opere di coibentazione a "cappotto" , interno od esterno, devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), di cui al punto 2.4.2.9 del D.M. 11.10.2017.
Nello specifico, la rispondenza ai requisiti indicati po' essere dimostrata alternativamente con:
La Circolare Agenzia Entrate n. 24 del 08.08.2020 indica l'inapplicabilità del Superbonus agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari, distintamente accatastate, di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario, oppure in comproprietà fra più soggetti.
La Circolare Agenzia Entrate n. 24 del 08.08.2020 indica l'ammissione al Superbonus per interventi di riqualificazione energetica di unità abitative all'interno di un edificio plurifamiliare, dotate di accesso autonomo dall'esterno, destinate all'abitazione di un singolo nucleo familiare e funzionalmente indipendenti, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative.
Un'unità abitativa può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti idrici, gas, elettrici e riscaldamento di proprietà esclusiva.
Il Visto di Conformità va redatto a cura di un professionista fiscale abilitato (es. CAF, Dottore Commercialista) solamente per interventi ammessi al superbonus 110% ed oggetto di cessione credito imposta o sconto in fattura.
Il controllo di congruità delle spese delle singole lavorazioni eseguite va eseguito a cura di un professionista abilitato, solamente per interventi di riqualificazione energetica ed antisismici ammessi al superbonus 110%.
I prezziari di riferimento sono quelli delle Regioni e Province Autonome, oppure in alternativa quelli informativi editi dalla casa editrice DEI per Opere di Genio Civile.
Solo per gli interventi la cui asseverazione sia sostituibile con una dichiarazione del fornitore/installatore è possibile fare riferimento all'Allegato I del Decreto Requisiti Tecnici 06.08.2020.
In mancanza di un riferimento specifico per la determinazione di un prezzo di lavorazione composta , può essere condotta un'analisi costi dettagliata, a cura di un professionista abilitato, che consideri i prezzi delle lavorazioni elementari ricavati dai citati elenchi oppure dall'allegato I del DM 06.08.2020.
Il Bonus facciate non prevede un tetto massimo di spesa sul quale applicare l'aliquota di detrazione fissata al 90%, tuttavia vanno rispettati i limiti massimi di costo delle singole lavorazioni di cui all'allegato I del DM 06.08.2020.
er interventi eseguiti su singole unità immobiliari, il compito di invio della trasmissione telematica del modello ricade sul CAF o professionista fiscale abilitato.
Nel caso di interventi eseguiti su parti comuni di Condomini, tale compito può essere svolto anche dall'Amministratore Condominiale, se presente.
Il modello può essere inviato a partire dal prossimo 15.10.2020, entro e non oltre il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento spese.
Gli interventi di isolamento termico, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, sia in ambito superbonus 110%, che ecobonus 50%/65%, devono rispettare i requisiti di cui all'allegato E del Decreto Requisiti Tecnici 06.08.2020.
L'Agenzia delle Entrate comunica che l'erogazione del credito di imposta al beneficiario (cedente) viene completata entro 5 giorni lavorativi dall'invio del modello di opzione cessione credito.
La presente sezione è aggiornata alla data del 10.08.20 e risulta passibile di aggiornamenti successivi all'emanazione di chiarimenti ai provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Entrate e/o da parte dei ministeri competenti.