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Emergenza epidemiologica da COVID-19

Comuni della Zona Rossa

Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini

Regione Veneto: Vo'

Sospensione del pagamento rate dei mutui

Con l'ordinanza n. 642 del 29 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 53 del 02-03-2020) - Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - all'art. 1 č disposta la possibilitā di richiedere la sospensione, fino alla cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici residenziali ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attivitā di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni.

Lo stato di emergenza č stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 01-02-2020) per 6 mesi dalla data del medesimo provvedimento.

La sospensione č concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, hanno diritto di richiedere alle banche entro il 30-04-2020 la sospensione delle rate dei mutui optando tra:

  1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderā al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
  2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicitā. La sospensione comporterā un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.


Sondrio, 09 marzo 2020

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